La sicurezza dei prodotti
Questo è un campo al quale teniamo particolarmente, perché, nonostante alcune Direttive/Regolamenti per la marcatura CE dei prodotti siano state pubblicate da oltre 30 anni, c’è ancora molta incertezza in materia, perché molti prodotti ricadono nell’ambito di applicazione delle norme tecniche, ma per molti altri è volontaria e per altri ancora non è previsto alcunché.
Per questo sul mercato si trovano prodotti marcati impropriamente (marcatura indebita), non marcati affatto, con marcature contraffatte o privi di istruzioni per l’uso e la manutenzione.
Di qualunque prodotto si stia parlando, la corretta marcatura, quando cogente (cioè obbligatoria), rappresenta il requisito primario ed essenziale per la sua futura immissione sul mercato.
Ricordiamoci che si parla di marcatura CE sia di prodotti industriali che di beni di uso comune, pertanto questo è un argomento con il quale il consumatore e l’utilizzatore professionale si devono confrontare quotidianamente.
Oltre alle Direttive/Regolamenti specifiche, ovvero che si applicano a talune categorie o famiglie di prodotto, ne esiste una trasversale denominata Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti.
Occuparci di sicurezza prodotti è per noi una vera missione, perché crediamo nell’importanza sociale di queste normative che sono in grado di garantire una buona qualità della vita.
- quando entrano in vigore gli ultimi provvedimenti legislativi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali,
- come riconoscere se le aree gioco attrezzate (parchi gioco), sono idonei all'uso,
Alcune normative, Direttive, Regolamenti, ecc.
- Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
- Reg. UE 2019/2020 vigilanza del mercato sulla conformità dei prodotti
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RHOS)
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo da installare sulle navi
- Reg. UE 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie
- Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
- Sicurezza generale dei prodotti GPSR Reg. UE n. 2023/988, che modifica le Dir. 2020/1028 e 1025/2012 (abroga Dir. 2001/95/CE e Dir. 87/357/CEE). Vedere le NEWS
- Reg. UE n. 2023/1115 (EUDR) per la riduzione al minimo del contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel Mondo
- Macchine, quasi macchine, impianti complessi - Direttiva macchine / Regolamento macchine (Dir. 2006/42/CE, Reg. UE n. 2023/1230)
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Direttiva bassa tensione BT/LVD (Dir. 2014/35/UE e/o 2014/30/UE)
- Ascensori e Montacarichi (Dir. 2014/33/UE)
- Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto (Dir. 2000/14/CE)
- Attrezzature a pressione Direttiva PED (Dir. 2014/68/UE)
- Apparecchi a gas (Dir. 2009/142/CE)
- Apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Direttiva ATEX (Dir. 2014/34/UE)
- Regolamento prodotti da costruzione CPR Reg. UE n. 305/2011 (es. Norma EN 13241 per cancelli, porte e portoni carrai; Norma EN 1090 strutture in acciaio - carpenteria strutturale, scale, silos, soppalchi, pedane, parapetti, ecc.; Norma EN 13084 per camini strutturalmente indipendenti)
- Protezioni per macchine e impianti (Dir. 2006/42/CE e Reg. UE n. 2023/1230)
- Regolamento Dispositivi medici (Dir. 93/42/CE, Reg. UE n. 745/2017), ad esempio mascherine chirurgiche, guanti, ausili per disabili, ecc.
- Dispositivi Medici diagnostici in vitro (Dir. 98/79/CE, Reg. UE n. 746/2017)
- Regolamento Dispositivi di protezione individuale DPI (Dir. 89/686/CE e Reg. UE n. 425/2016), ad esempio maschere / semimaschere facciali secondo EN 149
- Direttiva Giocattoli (Dir. 88/378/CE, 2009/48/CE e 2014/79/UE)
Consulenza completa
Assieme alla consulenza per arrivare a soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive e Regolamenti UE Vi aiutiamo ad implementare il Sistema di gestione della Qualità che, in alcuni casi è obbligatorio, per raggiungere l'obbiettivo della marcatura CE dei prodotti.
Ad esempio la predisposizione del Controllo del Processo di Fabbricazione FPC per la certificazione secondo:
- EN 1090 Strutture di acciaio e di alluminio,
- EN 13084 Camini strutturalmente indipendenti,
- ISO 3834 Requisiti di qualità per la saldatura,
- EN 15085 Saldatura dei veicoli ferroviari,
- EN ISO 13485 Sistemi di qualità per i dispositivi medici,
- EN 13445 Recipienti a pressione.
Chi vorrà commercializzare all’estero i propri prodotti potrà trovare fra i nostri servizi quello di traduzione della documentazione.
IMPORTAZIONE MERCE DALLA CINA E DA ALTRI PAESI EXTRA UE
Molte aziende si rivolgono ai mercati internazionali, in particolare quelli al di fuori della Unione Europea, per acquistare la merce che poi rivendono sul proprio territorio nazionale o all'interno dello stesso mercato dell'Unione.
In particolare le Aziende europee si rivolgono ai produttori della Cina perchè sono in grado di fabbricare articoli a prezzi molto concorrenziali: la manodopera da loro incide meno e producono in grosse quantità, abbattendo in questo modo notevolmente i costi di fabbricazione. Di contro però poi l'Acquirente deve mettere in conto i costi della spedizione e l'incidenza dei dazi doganali, costi questi che comunque gli permettono ancora di avere margini di guadagno accettabili. Non entriamo in merito alle pratiche doganali per organizzare la spedizione che uno spedizioniere esperto, che risiede in uno stato membro dell'Unione Europea dovrebbe essere in grado di organizzare. Consigliamo comunque di diffidare di spedizionieri presenti su uno Stato extra UE, perchè spesso non conoscono tutte le procedure, per permettere alla merce di viaggiare senza poi incorrere in problematiche di varia natura, come a sanzioni per omessa o incompleta compilazione della documentazione richiesta.
Sono diversi i settori per i quali l'Imprenditore attinge ai mercati extra UE, come: elettronica di consumo, elettronica industriale, abbigliamento e tessile, prodotti industriali (macchinari completi o parti di essi, attrezzature di lavoro di vario genere), Arredamento ed accessori, lampade, giocattoli, dispositivi di protezione individuali, prodotti per il tempo libero, dispositivi medici, prodotti alimentari, ecc.
Le Aziende Europee che vogliono acquistare merce dai mercati extra UE ed in particolare quello della Cina, forse non sanno che tale merce, verrà controllata dall'Agenzie delle Dogane (ADM), prima che possa essere immessa sul nostro mercato.
L'Acquirente, per evitare rischi e problemi in fase di sdoganamento, deve mettere in campo tutte le azioni necessari, per evitare che i funzionari dell'ADM, rilevino delle difformità rispetto alle leggi comunitarie vigenti (Direttive UE, Regolamenti UE, Norme Tecniche, ecc.).
Visto che in fase di sdoganamento la merce resta ferma in area inaccessibile dall'Acquirente, lo stesso deve essere certo che venga spedita dal Paese di origine (es. Cina, Giappone, Arabia Saudita, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, India, ecc.), senza nessun difetto e carenza documentale, che potrebbe essere riscontrata dall'ADM. Anche delle semplici carenze sulle etichettature del prodotto possono essere oggetto di non conformità che vengono rilevate dall'ADM e sono poi oggetto del fermo doganale.
L'Acquirente si deve quindi accertare che i prodotti siano conformi prima di dare corso alla spedizione e fare predisporre anzitempo tutta la documentazione tecnica appropriata che potrà poi essere richiesta, onde scongiurare un eventuale fermo doganale, che potrebbe portare ad un sequestro cautelare. In questa fase è importante che vi sia una persona esperta che abbia una conoscenza approfondita della materia in tema di marcatura CE e non solo, che faccia una disamina della destinazione d'uso oggetto dell'acquisto, controllando che tutta la documentazione tecnica consegnata dal Fabbricante extra UE risulti appropriata e in linea con le disposizioni regolamentari della Unione Europea.
Anche prodotti semplici per i quali potreste pensare che non vi siano vincoli particolari nelle attività di sdoganamento, potreste incorrere in problematiche in virtù del fatto della vigenza del nuovo Regolamento sulla Sicurezza Generale sui Prodotti, che ha dettato delle regole più stringenti su una moltitudine di prodotti.
Con l'immissione diretta della merce dal Paese Extra UE (senza nessun altro intermediario che risieda in uno Stato membro della UE), l'Acquirente assume la figura dell'Importatore e per questo ha delle responsabilità, perchè si pone come garante della conformità di tali prodotti. In virtù di questo è a lui che l'ADM si rivolge per avere tutti le informazioni e i documenti tecnici necessari per potere avere la garanzia che la merce che dovrà entrare nel nostro territorio, potrà essere sicura per l'uso previsto.
E' al momento dello sdoganamento che spesso nascono dei problemi, perchè di fatto il Fabbricante che risiede in Cina o in altro Paese Extra UE, ha già spedito la merce ed è già anche, nella stragrande maggioranza dei casi, stato già pagato e quindi nel caso che l'Acquirente gli dovrà chiederà dei documenti (che l'ADM gli chiede a sua volta per procedere allo sdoganamento), spesso si renderà irreperibile o risponderà con documenti insussistenti, asserendo che sono quelli che solitamente vengono chiesti.
Per il vostro interesse "diffidate della buona qualità della merce che acquistate", dando altresì per scontato che il Fabbricante extra UE, conosca perfettamente le regole che deve rispettare (vigenti sul territorio della Unione Europea) e che al momento opportuno vi possa dare tutto il supporto del caso. Tenete presente che se gli Importatori siete voi e voi che siete investiti di tutti i poteri e quindi anche di tutte le responsabilità per garantire che l'immissione sul mercato UE della merce che state acquistando, avvenga secondo le norme e leggi da noi vigenti. Nulla varrà qualsiasi azione per scaricare le responsabilità a carico del Fabbricante che risiede in Cina o in altro stato extra UE.
Non tutti sanno che:
- Un eventuale fermo in Dogana, se si dovesse protrarre più del dovuto, ha un costo che dovrà essere integralmente sostenuto dall'Acquirente (Importatore).
- Se dopo le indagini dell'ADM, dovessero emergere delle criticità che inibiranno lo sdoganamento, la merce, sempre a spese dell'Acquirente, dovrà essere rispedita al mittente o in alternativa distrutta.
- Salvo che il diniego dello sdoganamento possa costituire un reato (es. contraffazione), alcune fattispecie di merci, se non saranno sdoganate, potranno essere soggette a sanzioni amministrative.
- Che per talune fattispecie di prodotti, in virtù di Leggi vigenti sul nostro territorio, obbligano l'Acquirente a registrazioni su talune banche dati rese disponibili dalle istituzioni Comunitarie, prima che la merce arrivi alle Dogane, onde evitare che per queste inadempienze, poi l'Importatore sia sanzionato con ammende (salvo che il fatto possa costituire reato penale), che possono raggiungere anche svariate migliaia di €.